| REGOLAMENTI
SEZIONE 1
DISCIPLINARE
CORPO DEGLI ESPERTI
SEZIONE 2
LIBRO GENEALOGICO
SEZIONE 3
MANIFESTAZIONI
Esposizioni
Regolamento generale
Lavoro
Obbedienza:norme
Obbedienza:allegati
Difesa
Pista
Norme Agility
IPO-1
IPO-2
IPO-3
IPO-FH
Scheda
IPO-1
Scheda IPO-2
Scheda IPO-3
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D.M. n. 24445 del 18
dicembre 2001
DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI
Norme generali
Art. 1
L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) secondo quanto previsto
all'art. 6 del disciplinare del Libro Genealogico del cane di razza
istituisce il Corpo degli esperti.
Art. 2
1. L'esperto giudice è colui che, dopo aver frequentato un corso di
qualificazione teorico-pratico, preceduto da un periodo di
apprendistato, e dopo aver superato con esito favorevole un esame
teorico, sulle materie del corso, effettui un periodo di tirocinio a
fianco di esperti giudici diversi, e sostenga una prova pratica con
esito favorevole.
2. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI, avendone riscontrata la capacità
tecnica, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per
procedere alla valutazione dei cani in esposizione o in prove, ne
ratifica la qualifica di esperto giudice abilitandolo a tale incarico.
3. La qualifica di esperto giudice, acquisita nei modi previsti dal
presente disciplinare, implica l'iscrizione nell'Albo degli Esperti,
sottoposto ad aggiornamenti annuali e pubblicato sull'Organo ufficiale
dell'ENCI ogni mese di novembre.
Art. 3
Il Corpo degli esperti è suddiviso in due sezioni:
1a Sezione: Esperti Giudici di esposizione
2a Sezione: Esperti Giudici di prove
Art. 4
La 1a Sezione è costituita dagli esperti giudici valutatori delle
caratteristiche morfologiche-funzionali nelle esposizioni e nei raduni
con riferimento a tutte le razze o ad una o più razze anche
appartenenti a gruppi diversi. Tra questi sono esperti giudici di razza,
ovvero specializzati, quegli esperti regolarmente abilitati che abbiano
allevato, per almeno 6 anni, una singola razza, o un insieme di razze
assimilabili dello stesso gruppo, conseguendo, con i soggetti allevati,
risultati significativi in verifiche morfologiche ed attitudinali,
contribuendo pertanto concretamente al miglioramento genetico della
razza anche in collaborazione con l'associazione specializzata in quanto
riconosciuta ed operante. Questi esperti giudici, oltre alla valutazione
delle caratteristiche morfologiche-funzionali, possono anche valutare le
caratteristiche di socializzazione dei cani.
Art. 5
Gli esperti giudici già abilitati ad una o più razze possono
ottenere la specializzazione per una determinata razza o per più razze
affini, pur non allevandola/e, anche tramite:
a) la frequenza di un approfondito corso monografico organizzato dall'ENCI
in collaborazione con l'Associazione Specializzata di riferimento,
durante il quale verranno anche esaminati esemplari rappresentativi
"in vivo",
b) la partecipazione ad almeno cinque raduni e/o speciali in assistenza
dell'esperto giudice titolare,
c) la frequenza a corsi di aggiornamento che annualmente l'ENCI dovrà
organizzare in collaborazione con l'Associazione specializzata di
riferimento.
Art. 6
1. La 2a Sezione è costituita dagli esperti giudici valutatori delle
caratteristiche attitudinali, del carattere di risposta
all'apprendimento con le seguenti specializzazioni:
a) esperti giudici per cani di utilità e difesa;
b) esperti giudici di mondioring;
c) esperti giudici per cani da caccia;
d) esperti giudici per cani da bestiame;
e) esperti giudici per cani da traccia;
f) esperti giudici per cani da protezione civile;
g) esperti giudici per cani da soccorso in acqua;
h) esperti giudici di corse amatoriali e di coursing;
i) esperti giudici di agility e obedience.
2. Gli esperti giudici per cani di utilità, difesa e mondioring testano
le qualità naturali e le attitudini dei cani alla guardia ed alla
difesa nei diversi livelli di risposta all'apprendimento, eseguono
inoltre sui cani di tutte le razze verifiche caratteriali e test di
socializzazione.
3. Gli esperti giudici per cani da caccia valutano le qualità naturali
e le capacità di apprendimento di cani destinati all'impiego ausiliario
nelle attività venatorie.
4. Gli esperti giudici per cani da caccia possono specializzarsi in:
a) esperti giudici per cani da ferma;
b) esperti giudici per cani da cerca;
c) esperti giudici per cirnechi;
d) esperti giudici per cani da riporto;
e) esperti giudici per cani da seguita;
f) esperti giudici per cani da tana;
g) esperti giudici per cani da traccia.
5. Gli esperti giudici per cani da ferma si differenziano in:
a) esperti giudici di prove classiche per cani delle razze continentali;
b) esperti giudici di prove classiche per cani delle razze inglesi;
c) esperti giudici di prove di caccia su selvaggina naturale per cani
delle razze continentali;
d) esperti giudici di prove di caccia su selvaggina naturale per cani
delle razze inglesi.
6. Gli esperti giudici per cani da lavoro su bestiame valutano le
attitudini e le capacità di apprendimento dei cani addetti alla
conduzione degli armenti.
7. Gli esperti giudici per cani da traccia valutano le doti dei cani
adibiti al recupero di animali feriti, nel rispetto delle norme di
ordine etico e di ordine igienico sanitario.
8. Gli esperti giudici per cani da protezione civile valutano le qualità
naturali, l'attitudine e l'addestramento di cani adibiti al soccorso di
persone disperse o coinvolte in eventi calamitosi.
9. Gli esperti giudici per cani da soccorso in acqua valutano le qualità
naturali nonché le attitudini all'apprendimento ed all'addestramento
dei cani adibiti al soccorso di persone o animali in difficoltà in
acque marine, lacustri o fluviali.
10. Gli esperti giudici di corse amatoriali e coursing valutano le
capacità di inseguimento corretto ad alta velocità dei cani levrieri.
11. Gli esperti giudici di agility e di obedience valutano le doti
caratteriali dei cani, nonché la loro capacità di recepire qualsiasi
tipo di addestramento per il loro possibile inserimento nella vita
sociale.
Art. 7
L'attività di esperto, esercitata in territorio italiano, nonché in
manifestazioni organizzate all'estero da comitati italiani o da comitati
stranieri che assegnano titoli italiani, è incompatibile con
l'appartenenza a cariche sociali elettive di organi statutari dell'ENCI,
il cumulo comporta in ogni caso la sospensione "ipso facto"
dell'attività di esperto per il periodo della durata della carica
elettiva.
Comitato Consultivo Esperti
Art. 8
1. Il Consiglio direttivo dell'ENCI nomina il Comitato consultivo
degli esperti costituito da:
- 1 componente il Consiglio direttivo dell'ENCI;
- 1 funzionario dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche
agricole e forestali segnalato da questo;
- 3 esperti giudici di esposizione (ciascuno di razze diverse);
- 3 esperti giudici di prove (ciascuno di prove diverse);
Il Direttore dell'ENCI, o un suo delegato, con funzioni di segretario.
2. I sei componenti con la qualifica di esperto giudice sono scelti
dall'assemblea degli esperti convocata dal Presidente dell'ENCI con
esclusione degli esperti giudici che ricoprano cariche elettive di
organi statutari dell'ENCI.
3. Il Comitato consultivo degli esperti elegge nel proprio ambito il
Presidente, scegliendolo tra i componenti nominati nella qualità di
esperti.
4. Il Comitato consultivo degli esperti resta in carica tre anni e
comunque decade con il Consiglio direttivo dell'ENCI, prorogando la
propria attività fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo.
5. Le riunioni del Comitato consultivo degli esperti sono valide quando
sono presenti la metà più uno dei componenti.
6. Le delibere del Comitato degli esperti sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti, esse hanno carattere consultivo ed acquistano
valore esecutivo solo se ratificate dal Consiglio direttivo dell'ENCI.
7. Il Comitato consultivo degli esperti tratta questioni eminentemente
tecniche ivi compresa la metodica dei giudizi; riferisce alla
Commissione Tecnica Centrale (CTC) valutazioni sulle condizioni delle
varie razze in riferimento ai rispettivi standards.
8. Il Comitato consultivo degli esperti ha l'obbligo di riferire al
Consiglio direttivo dell'ENCI sul comportamento degli esperti giudici,
sull'espletamento dei loro compiti e su quanto riguarda il decoro ed il
prestigio degli stessi, proponendo eventuali sanzioni disciplinari a
carico di quelli che hanno tenuto comportamenti in tal senso non
confacenti. Possono essere proposti i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) sospensione fino a tre anni;
d) cancellazione dall'Albo.
Formazione degli esperti
Art. 9
1. Per potere essere ammessi alle procedure formative per esperto
giudice di esposizione o di prove, il candidato deve possedere i
seguenti requisiti:
a) essere socio dell'ENCI o di un gruppo cinofilo o di una associazione
specializzata di razza riconosciuti dall'ENCI;
b) avere superato il 25° anno di età;
c) essere in possesso almeno della licenza della scuola media superiore
o di un titolo equipollente;
d) non essere stato colpito da provvedimento di sospensione dall'attività
cinotecnica o dal registro degli allevatori e dei proprietari, secondo
il combinato degli art. 8 e 12 del disciplinare del libro genealogico,
per più di due anni ed in ogni caso sia trascorso almeno un anno dalla
scadenza della sanzione;
e) non essere titolare o gestore avente rapporti societari anche di
fatto o comunque interessato in scuole di addestramento e non svolgere
attività commerciale in campo cinotecnico (mangimi, materiali seminali,
ecc.);
f) avere allevato, in modo continuativo, la razza per la quale richiede
la nomina a esperto giudice, producendo almeno tre cucciolate
distribuite nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda,
ed avere partecipato con almeno due soggetti di tale razza e da lui
allevati, alle manifestazioni per le quali aspira a diventare esperto
giudice, ottenendo titoli ufficiali;
g) non avere subito condanne penali con provvedimento di detenzione.
h) avere esplicitamente sottoscritto il codice deontologico dell'esperto
giudice.
Art. 10
Per intraprendere la procedura formativa per la nomina ad esperto
giudice occorre presentare domanda indirizzata all'ENCI indicando la
razza che si desidera giudicare e/o la specializzazione che si intende
acquisire.
La domanda corredata dalla documentazione prescritta, sarà istruita
dall'Ufficio centrale del libro genealogico (UC).
Il mancato accoglimento deve essere motivato e notificato
all'interessato.
Art. 11
1.Tutti i candidati ammessi alle procedure formative per
l'abilitazione di esperto giudice dovranno seguire un periodo di
apprendistato affiancando almeno cinque esperti giudici diversi
nell'esercizio della funzione per la quale essi richiedono
l'abilitazione. Nel caso la razza per la quale si chiede l'abilitazione
sia tutelata da una associazione specializzata, l'affiancamento deve
avvenire in occasione di speciali e/o raduni di razza.
2. L'UC provvederà ad autorizzare il candidato dandone tempestiva
comunicazione all'esperto giudice ed al comitato organizzatore
interessati.
3. L'apprendistato può essere eseguito in manifestazioni nazionali,
internazionali, o di razza in località ed in tempi differenziati a
scelta dell'interessato in maniera che tra ognuno di essi intercorra un
periodo almeno di quindici giorni e tra il primo e l'ultimo almeno di
centottanta giorni.
4. Gli esperti giudici presso cui viene eseguito l'apprendistato
rilasceranno al candidato un attestato di presenza, corredato da una
breve nota dell'esperto giudice formatore.
Art. 12
1. I candidati in regola con l'apprendistato sono ammessi ad un corso
teorico pratico. Le materie che verranno svolte nel predetto corso sono
le seguenti:
a) anatomia del cane;
b) principi di genetica di base;
c) cinognostica generale e descrittiva;
d) statica e meccanica animale;
e) principi e tecnica di giudizio;
f) comportamento del cane e cenni di psicologia canina;
g) Statuto dell'ENCI, disciplinare del libro genealogico, norme tecniche
ENCI e Regole Federazione Cinologica Internazionale (FCI) generale e
speciale delle manifestazioni canine.
2. I corsi teorico pratici per esperto giudice saranno organizzati dall'ENCI
almeno due volte per ogni anno, e comunque in rapporto al numero di
candidati.
3. I corsi saranno tenuti da docenti ufficialmente qualificati nelle
materie del corso.
Art. 13
1. I candidati, dopo aver conseguito l'attestato di frequenza al
corso, devono sottoporsi ad un esame teorico, scritto ed orale, sulle
materie trattate nel corso stesso con l'aggiunta dello standard
morfologico e di lavoro e della storia della razza che richiede di
giudicare.
2. La commissione esaminatrice è composta dal Direttore dell'ENCI o da
un suo delegato, con funzioni di segretario, da tre esperti designati
dal Consiglio direttivo dell'ENCI, scelti in una rosa di 6 nominativi
proposti dall'UC, scelti tra i docenti dei corsi e tra gli esperti
giudici che non ricoprano cariche elettive di organi statutari dell'ENCI.
Ne fa parte inoltre di diritto un funzionario dei servizi zootecnici del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. La commissione esaminatrice, con proprio giudizio insindacabile,
stabilirà l'idoneità del candidato ad essere proposto per la nomina ad
aspirante giudice.
4. Le commissioni per gli esami teorici, si riuniranno due volte l'anno
presso la sede indicata dall'Ufficio centrale del libro genealogico.
Art. 14
1. I candidati che abbiano superato con esito favorevole gli esami
teorici saranno iscritti in un elenco di aspiranti giudici. Essi possono
presentarsi agli esami pratici dopo un periodo di tirocinio, eseguendo
obbligatoriamente cinque assistentati distanziati l'uno dall'altro di
almeno 21 giorni e realizzati con esperti giudici diversi, nel corso di
manifestazioni nazionali o internazionali riconosciute dall'ENCI. Gli
assistentati in parola dovranno essere svolti con esperti giudici
specialisti di razza nell'ambito di raduni e/o speciali di razza nel
caso in cui la stessa sia tutelata da una associazione specializzata
riconosciuta o, negli altri casi, nell'ambito di manifestazioni
internazionali. Almeno 3 assistentati saranno svolti con giudici esperti
iscritti nell'Albo esperti dell'ENCI.
2. L'esperto giudice trasmetterà direttamente all'UC la valutazione
sull'assistentato.
3. L'UC informerà direttamente l'interessato sulla validità o meno
dell'assistentato eseguito.
4. Nel caso uno o più assistentati non dovessero essere favorevoli il
candidato sarà tenuto a ripeterlo/i.
5. Il tirocinio deve essere completato entro 24 mesi dal superamento
dell'esame teorico, pena l'annullamento di questo.
Art. 15
1. Gli aspiranti esperti giudici dopo aver conseguito cinque
attestati validi del tirocinio prescritto potranno presentare all'ENCI
domanda di ammissione agli esami pratici.
2. La commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore dell'ENCI, o
da un suo delegato, con funzioni di segretario e da tre esperti giudici
internazionali, di cui almeno uno esperto nella specializzazione del
candidato (esperto giudice specialista), almeno uno con l'abilitazione a
tutte le razze e di cui uno con funzione di presidente, nominati dal
Consiglio direttivo dell'ENCI su proposta dell'UC, scelti tra esperti
giudici che non ricoprano cariche elettive di organi statutari dell'ENCI.
Ne fa parte inoltre di diritto un funzionario dei servizi zootecnici del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. La commissione esaminatrice, con proprio giudizio insindacabile,
stabilirà l'idoneità del candidato ad essere proposto per la nomina ad
esperto.
Art. 16
1. L'esame pratico per la nomina ad esperto giudice si svolgerà in
raduni appositamente organizzati con l'impiego di soggetti
opportunamente scelti e predisposti.
2. L'esame potrà altresì svolgersi nell'ambito di manifestazioni
nazionali od internazionali, in spazi adatti, fermo restando che per le
razze tutelate da un'associazione specializzata, l'esame si dovrà
tenere nell'ambito di un raduno o di una speciale della razza stessa. In
ogni caso sulle relazioni redatte dai candidati per il/i soggetto/i che
verranno allo stesso sottoposti per la verifica dovrà essere trascritto
il numero di catalogo assegnato al/ai soggetto/i stesso/i.
3. La prova pratica per la valutazione in esposizione si svolgerà in
apposito ring dove verranno presentati agli esaminandi i soggetti da
valutare. I candidati dovranno formulare sugli stessi un giudizio
completo, assegnando qualifiche e classifiche che verranno illustrate
alla commissione.
4. La prova pratica per la valutazione in lavoro si svolgerà con
l'impiego in azione di alcuni soggetti con particolari caratteristiche
attitudinali che verranno sottoposti agli esaminandi perché possano
formulare su di essi un giudizio completo assegnando qualifiche e
classifiche che illustreranno alla commissione.
5. Sia negli esami pratici per l'esposizione che in quelli per le prove,
i candidati dovranno commentare i criteri seguiti nella valutazione e
rispondere alle domande che i componenti la commissione rivolgeranno
loro.
Art. 17
1. La nomina di esperto giudice è di competenza del Consiglio
direttivo dell'ENCI il quale proclamerà esperti giudici i candidati
dichiarati "idonei" dalla commissione esaminatrice degli esami
finali e riconosciuti, a suo giudizio insindacabile, in possesso delle
qualità previste dall'art. 2 del presente disciplinare.
2. La decadenza e la sospensione da socio comporta l'annullamento o la
sospensione dalla nomina da esperto giudice.
3. Decadranno dalla nomina gli esperti giudici che inizieranno
un'attività commerciale nel campo cinotecnico, secondo il disposto
dell'art. 9, lettera e).
4. Decadranno dalla nomina gli esperti giudici che verranno meno alle
norme contenute nel codice deontologico, in seguito al pronunciamento in
tal senso del Comitato consultivo degli esperti. La decadenza è
disposta con delibera del Consiglio direttivo dell'ENCI.
Art. 18
1. Gli esperti giudici che desiderano estendere l'abilitazione al
giudizio di una o più razze oltre la prima, dopo aver partecipato ai
lavori di un seminario monografico su ogni razza o gruppo di razze
affini organizzati dall'ENCI in collaborazione, quando esistente, con
l'associazione specializzata di riferimento, possono presentare domanda
all'ENCI.
2. Per essere ammessi all'esame pratico i candidati dovranno inoltre
avere eseguito tre assistentati con esperti giudici diversi. Nel caso si
tratti di razze tutelate da associazioni specializzate gli assistentati
in parola saranno ridotti a due da effettuarsi nell'ambito di raduni e/o
speciali.
3. Gli aspiranti alla qualifica di esperto di prove per cani da ferma
debbono conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di
caccia per prove su selvaggina naturale per le razze continentali o per
quelle inglesi. Gli esperti giudici così nominati, per estendere
l'abilitazione al giudizio di prove classiche per razze da ferma, dopo
aver partecipato ai lavori di un seminario monografico organizzato dall'ENCI
in collaborazione, quando esistente, con l'associazione specializzata di
riferimento, possono presentare domanda all'ENCI.
4. Per essere ammessi all'esame pratico per l'estensione al giudizio per
le razze già giudicate su selvaggina naturale i candidati dovranno
svolgere almeno tre assistentati con esperti giudici diversi.
Art. 19
Ove il candidato o l'aspirante esperto giudice non superasse l'esame
o le prove previste dal presente regolamento, per ciascuna categoria,
potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta all'UC, solo dopo che
siano trascorsi almeno 12 mesi, e ciò per non più di tre volte
successive (sia per esami teorici che per esami pratici).
Art. 20
L'ENCI può nominare, su richiesta dell'interessato, Esperto Giudice
di Esposizione di tutte le razze (all-rounder) gli esperti che abbiano
ottenuto la regolare abilitazione a tutte le razze comprese in almeno
sette dei gruppi entro i quali la FCI classifica le razze canine
riconosciute. In particolare, debbono obbligatoriamente essere abilitati
a tutte le razze comprese nei seguenti gruppi: 1°, 2°, 7° e 9°.
Art. 21
1. Gli esperti giudici di nuova nomina possono giudicare
manifestazioni cinotecniche nazionali abilitate al rilascio del
Certificato di Attitudine al Campionato (CAC) o al rilascio di altri
titoli di selezione zootecnica previsti dalle apposite norme tecniche
del libro genealogico.
2. Gli esperti giudici dell'ENCI, che abbiano giudicato almeno cinque
volte in manifestazioni cinotecniche nazionali abilitate dall'ENCI al
rilascio del CAC, possono giudicare in manifestazioni cinotecniche
internazionali, omologate dalla FCI, per il rilascio del:
- Certificato Attitudine Campionato Internazionale Bellezza (CACIB);
- Certificato Attitudine Campionato Internazionale Lavoro (CACIT);
- Certificato Attitudine Campionato Internazionale Agility (CACIAG);
- Certificato Attitudine Campionato Internazionale Obedience (CACIOB).
3. La designazione a esperto giudice in tutte le manifestazioni
cinotecniche riconosciute dall'ENCI deve essere preventivamente
ratificata da questo.
Obblighi e doveri degli esperti giudici
Art. 22
1. Gli esperti giudici devono giudicare rispettando scrupolosamente
le norme regolamentari emanate dall'ENCI e dall'UC, nei limiti della sua
competenza, nonché gli standards morfologici e di lavoro delle varie
razze canine adottati dalla FCI e dall'ENCI
2. Gli esperti giudici sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo
le norme contenute nel codice deontologico che sarà opportunamente
sottoscritto da ogni esperto giudice anche quando già abilitato dall'ENCI,
pena la decadenza della nomina.
3. Il codice deontologico, proposto dal Comitato consultivo degli
esperti, è approvato con delibera della CTC.
Norme transitorie
Art. 23
1. Gli esperti già nominati giudici dell'E.N.C.I. all'atto
dell'approvazione del presente disciplinare conservano a tutti gli
effetti detta qualifica.
2. I candidati che hanno iniziato le procedure formative prima
dell'entrata in vigore delle modifiche al presente Disciplinare,
potranno completare l'iter formativo previsto dalle precedenti norme
approvate con D.M. n° 20894 del 18 aprile 2000.
3. Fino al 31 ottobre 2002 l'ENCI può nominare, su richiesta
dell'interessato, esperto giudice all-rounder, gli esperti che abbiano
ottenuto la regolare abilitazione a tutte le razze comprese in almeno
sei dei gruppi entro i quali la FCI classifica le razze canine
riconosciute.
4. In prima applicazione la C.T.C. compila, entro il 31 dicembre 2002,
una lista di giudici specialisti, sulla base delle proposte delle
associazioni specializzate di razza e sentito il parere del Comitato
Consultivo degli Esperti. La scelta di tali giudici deve tener conto del
curriculum di ogni interessato.
Norme di esecuzione
Art. 24
1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data del decreto di
approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
2.. Le modifiche al presente disciplinare, d'iniziativa del Ministero
delle politiche agricole e forestali, nonché quelle proposte dall'ENCI,
su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo
decreto di approvazione.
Visto si approva
Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale |
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